1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «Comitato direzionale».
2. Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal sottosegretario di Stato da questo delegato ed è composto da:
a) il vice Ministro del Ministero dello sviluppo economico;
b) i direttori generali del Ministero del commercio internazionale;
c) i direttori generali del Ministero degli affari esteri;
d) il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) il direttore del Mediocredito centrale Spa.
3. I membri del Comitato direzionale possono farsi rappresentare da loro sostituti allo scopo designati.
4. Il Comitato direzionale:
a) definisce le direttive per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;
b) approva le iniziative di cooperazione allo sviluppo il cui valore supera un milione di euro;
c) delibera sull'invio degli addetti alla cooperazione, di cui all'articolo 8;
d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 5, ad eccezione di quelli derivanti da calamità naturali;
e) approva i nominativi dei consulenti tecnici per missioni di durata superiore a un anno;
f) esprime pareri sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;
g) esprime pareri per il riconoscimento dell'idoneità delle organizzazioni non governative che intendono partecipare alle iniziative di cooperazione allo sviluppo;
h) delibera in merito a ogni questione relativa alla cooperazione allo sviluppo che il Presidente ritiene opportuno sottoporre al suo vaglio.
5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.
6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale